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Multa per guida con patente sospesa o revocata

Art. 126 del Codice della Strada. Sanzione da 2.000 € a 8.000 €. Violazione di natura penale: l'importo è stabilito dal giudice. Calcola qui sotto l'importo esatto in base alle tue date.

Importo
2.000 € - 8.000 €
Entro 5 giorni
2.000 €
non applicabile (reato)
Punti patente
-

ℹ️ Reato, con fermo/confisca veicolo

Calcola l'importo esatto

Guida con patente sospesa o revocata
Articolo126 📖
Punti
-
Sospensione
-
Arresto
-
Natura
Penale
Entro 5 giorni
-
-
Ultimo giorno: -
Entro 60 giorni
-
-
Ultimo giorno: -
Dovuto oggi
-
-
Punti rimasti
-
-
Semestri maturati
+10% dal semestre in corso dopo il 60° giorno (art. 27 L. 689/81); alcune amministrazioni conteggiano solo i semestri compiuti
Spese accertamento
-
Validità
Notificata entro -
Ricorso Giudice della Pace
Fino al -
Costo:
Ricorso Prefetto
Fino al -
Costo: Gratuito
Importo semestri
-
(1° Semestre)
-
-
Prescrizione
Nel -

Domande frequenti

Quanto costa la multa per guida con patente sospesa o revocata?

La sanzione va da 2.000 € a 8.000 € (art. 126 del Codice della Strada). Pagando entro 60 giorni dalla notifica si versa il minimo: 2.000 €, oltre alle spese di accertamento e notifica.

Posso pagare con lo sconto del 30%?

No. Si tratta di una violazione di natura penale: la sanzione è stabilita dal giudice e non è previsto il pagamento in misura ridotta entro 5 o 60 giorni.

Quanti punti della patente si perdono?

Questa violazione non comporta di norma la decurtazione di punti dalla patente.

Entro quando posso fare ricorso?

Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica (gratuito); quello al Giudice di Pace entro 30 giorni (con contributo unificato da 43 €). Il ricorso sospende i termini di pagamento.

Altre multe correlate

Riferimenti dei vari articoli: art. 202 C.d.S. (−30% entro 5 gg e misura ridotta entro 60 gg); art. 27 L. 689/1981 (+10% per semestre dopo 60 gg). Le spese di accertamento non sono soggette a percentuale e si sommano a valle. Prescrizione: in 5 anni dalla data di violazione. Art. 201 C.d.S. (notifica entro 90 gg). Ricorsi: art. 203 C.d.S. (Prefetto, 60 gg); art. 204-bis C.d.S. (Giudice di Pace, 30 gg, contributo unificato a scaglioni).